Generalità
Per il complesso della fornitura e delle prestazioni, comprese le forniture degli accessori, nonché per proposte e consulenze, sono impegnative le presenti condizioni generali di contratto, Condizioni diverse sono ammesse solo se pattuite per iscritto tra le parti.

I) Offerte
La documentazione tecnica facente parte di un’offerta vale solo a titolo indicativo, salvo che non venga espressamente dichiarata impegnativa. La Fait Group si riserva il diritto di proprietà ed il diritto d’autore su preventivi di costo, disegni ed altri documenti, che non possono essere resi noti a terzi senza espressa approvazione, e si impegna a rendere noti ai terzi i disegni che il Committente ha dichiarato riservati solo con il benestare del Committente stesso. Per quanto riguarda gli studi di progetto, il Committente rinuncia espressamente ad ogni richiesta di danni conseguente all’eventuale inidoneità dei progetti stessi. Il Committente potrà unicamente rifiutare il corrispettivo dei progetti e non potrà avanzare pretesa alcuna relativa ad eventuali errori contenutivi. Di tale limitazione di responsabilità si tiene conto nella determinazione del corrispettivo.

II) Prezzo e pagamento
a) I prezzi si intendono franco partenza dalla fabbrica, ma esclusi l’imballaggio, il trasporto, l’assicurazione ed altri costi accessori.
b) Il pagamento dell’importo delle singole fatture deve essere effettuato entro 30 gg. dalla data fattura o entro la scadenza concordata tra le parti e riportata sulla conferma d’ordine senza detrazioni di sorta, al domicilio della Fait Group.
c) In caso di mancato rispetto delle scadenze di pagamento viene addebitato un interesse annuo pari al tasso ufficiale di sconto vigente in quel momento, aumentato di 8 (otto) punti percentuali, fermo restando la facoltà di dimostrare un danno superiore, ai sensi del DLGS 231 del 2002.
d) In caso di ritardato pagamento o se il credito fosse compromesso a seguito di un peggioramento dell’affidabilità del Committente, la Fait Group ha il diritto di esigere l’immediato pagamento dei propri crediti indipendentemente dalla scadenza effettiva e il rilascio di garanzie, in difetto della quali viene comunque fatto salvo il diritto della Fait Group di recedere dal contratto.
e) Diritto di ritenzione e facoltà di addebito spettano al Committente solo se le sue controrichieste sono state constatate indiscutibilmente o in forza di legge.

III) Termini di consegna e ritardi
a) La conferma d’ordine della Fait Group è impegnativa tra le parti, ed il termine di consegna è quello riportato in conferma d’ordine. I termini convenuti valgono solo a condizione del tempestivo chiarimento di tutti i dettagli dell’ordine e del tempestivo adempimento di tutti gli obblighi da parte del Committente, come a titolo di esempio la consegna della documentazione o delle autorizzazioni delle autorità che il Committente deve procurare, effettuazione di un’apertura di credito o il versamento di un anticipo. I termini convenuti si intendono rispettati con la comunicazione dell’avvenuto approntamento della merce qualora, senza colpa della Fait Group le merci non possano essere spedite tempestivamente o le prestazioni non possano essere eseguite tempestivamente. Qualsiasi ritardo del cliente nell’adempimento di questi obblighi verrà considerato dalla Fait Group come un periodo di franchigia che posticiperà i termini di consegna dell’intero periodo del ritardo. Il Committente si impegna a controllare la qualità e la corrispondenza della merce entro due giorni dal ricevimento della stessa e, in ogni caso, prima dell’utilizzo. In nessun caso la Fait Group si assume la responsabilità delle performances di prodotto o dei termini di consegna di altri fornitori in caso di subforniture laddove Fait Group eserciti un compito di coordinatore, su indicazione del Committente, salvo accordi scritti. Ogni variante all’ordine dovrà essere richiesta per iscritto e sarà sottoposta a valutazione da parte del personale tecnico della Fait Group. Qualora la Fait Group ritenga la variante richiesta dal cliente pregiudizievole ai fini della sicurezza ne darà segnalazione al Committente motivandola per iscritto. Il Committente, per ottenere la prestazione richiesta, dovrà confermare per iscritto la richiesta della stessa, rilasciando contemporaneamente dichiarazione liberatoria che solleverà la Fait Group da qualsiasi responsabilità.
b) Se alla Fait Group fosse impedito di adempiere i propri obblighi a causa del sopravvenire di circostanze impreviste concernenti la Fait Group stessa o suoi fornitori o subcontraenti e che la Fait Group non abbia potuto contrastare pur adottando la necessaria diligenza in rapporto all’entità delle circostanze medesime, quali ad esempio guerre, disordini interni, calamità, catastrofi naturali, incidenti, avarie d’esercizio, di materie prime o di semilavorati essenziali, compresi i casi di scioperi o serrate, i termini saranno prorogati di un periodo pari alla durata dell’impedimento aumentata di un adeguato periodo di avviamento. In nessun caso verranno riconosciuti i danni diretti o indiretti provocati dall’inadempimento dei termini di consegna. Le circostanze sopra citate si intendono del pari imputabili alla Fait Group, se si verificano durante un ritardo già esistente. Se in conseguenza dell’impedimento per la Fait Group divenisse impossibile o irragionevole l’adempimento dei propri obblighi, essa ha il diritto a recedere dal contratto. Lo stesso diritto spetta al Committente se il collaudo gli risulta irragionevole per effetto del ritardo. Il diritto di recesso spettante alla Fait Group o al Committente si applica esclusivamente sulla parte di ordine non ancora evasa. In nessun caso il Committente o la Fait Group potranno recedere dal contratto senza avere prima diffidato la controparte ad adempiere alla prestazione Sono esclusi ulteriori diritti del Committente in relazione al ritardo ed in particolare richieste di risarcimento danni se non espressamente convenute tra le parti.
c) Se la spedizione viene ritardata su richiesta del Committente o per motivi a lui imputabili, a decorrere da un mese dopo l’avviso di avvenuto approntamento gli saranno addebitate mensilmente le spese di magazzinaggio, in ragione del 5 (cinque)% annuo del prezzo di vendita del bene, per un periodo non superiore ad un ulteriore mese, oltre il quale la Fait Group avrà il diritto di disporre diversamente dell’oggetto della fornitura e di effettuarla in epoca successiva adeguandone il prezzo ed il termine di consegna. E’ facoltà della Fait Group addebitare al Committente il costo conseguente alla tardata consegna in ragione del 12 (dodici)% annuo calcolato sull’importo dell’ordine.
d) Ogni ordinazione è irrevocabile per il Committente per 6 (sei) mesi. E’ facoltà della Fait Group non accettare la richiesta di annullamento di un ordine. In caso di accettazione dell’annullamento saranno addebitati al Committente i seguenti oneri a titolo di risarcimento:
– se la richiesta di annullamento arriva ad un mese dalla data prevista per la consegna, il Committente corrisponderà il 60% dell’importo dell’ordine,
– se la richiesta di annullamento arriva a due mesi dalla data prevista per la consegna, il Committente corrisponderà il 40% dell’importo dell’ordine,
– se la richiesta di annullamento arriva a tre mesi dalla data prevista per la consegna, il Committente corrisponderà il 20% dell’importo dell’ordine.

IV) Trasferimento dei rischi e spedizione
a) La proprietà dei beni oggetto del presente contratto ed il conseguente rischio si trasferisce al Committente al più tardi al momento della consegna dei beni al trasportatore; ciò vale anche per forniture parziali che vengono implicitamente autorizzate dal Committente, oppure al momento della loro installazione e del loro montaggio nei luoghi indicati dal Committente quando Fait Group si facesse carico anche di dette prestazioni. A richiesta del Committente ad a sue spese la Fait Group provvederà ad assicurare la spedizione contro danni dovuti a rottura, trasporto, incendio ed acqua.
b) Se la fornitura o la consegna vengono ritardate per circostanze non imputabili alla Fait Group, il rischio si trasferisce al Committente a partire dal giorno di notifica dell’avvenuto approntamento della merce; in tal caso la Fait Group, su richiesta ed a spese del Committente, è tenuta ad effettuare la copertura assicurativa che il Committente richiede.
c) La merce deve essere accettata dal Committente anche se presenta difetti inessenziali, salvi restando i diritti di cui al paragrafo V.

V) Garanzia: responsabilità per difetti di fornitura
Per difetti di fornitura, tra cui è compresa anche la mancanza di caratteristiche espressamente confermate, la Fait Group risponde come segue:
a) A libera scelta della Fait Group saranno gratuitamente sostituite o fornite ex-novo tutte quelle parti che entro 12 mesi (per funzionamento su più turni: entro 6 mesi) conteggiati dal trasferimento dei rischi, manifestino evidenti difetti a seguito di una circostanza antecedente al trasferimento dei rischi – in particolare per errata costruzione, materiali inadatti o esecuzione difettosa. La constatazione di tali difetti deve essere comunicata alla Fait Group per iscritto con lettera raccomandata entro 8 giorni dall’insorgenza, pena decadenza. Le parti danneggiate dovranno essere restituite alla Fait Group, che ne acquisterà la proprietà. Se la spedizione, l’installazione o la messa in esercizio subiscono ritardi non imputabili alla Fait Group, la responsabilità decade al più tardi dopo 12 mesi dal trasferimento dei rischi. Per oggetti forniti da terzi la responsabilità della Fait Group si limita alla cessione dei diritti di responsabilità che essa vanta nei confronti del fornitore dell’oggetto.
b) Il diritto del Committente di avanzare pretese derivanti da difetti cade in prescrizione 6 mesi dopo la data del reclamo tempestivo e in ogni caso alla data di scadenza del periodo di garanzia se essa è anteriore. Sono, inoltre, esclusi ulteriori diritti derivanti dai difetti, in particolare per pretese contrattuali o extra-contrattuali concernenti il risarcimento di danni diretti o indiretti non sopravvenuti sull’oggetto della fornitura in sé. Questa esclusione di garanzia non vale in caso di premeditazione o di grave negligenza di rappresentanti legali o di dirigenti dalla Fait Group, ma comunque nei limiti della legge sulla responsabilità del prodotto. Questa esclusione non vale altresì in caso di mancanza delle caratteristiche garantite, se la garanzia aveva espressamente lo scopo di tutelare il Committente contro i danni sopraggiunti.
c) Non viene prestata alcuna garanzia per danni derivanti dai motivi seguenti:
impiego improprio o scorretto, montaggi, installazione e avviamento difettosi da parte del Committente o di terzi, naturale usura, impiego erroneo o trascurato ed in particolare sollecitazioni eccessive, uso di mezzi d’esercizio inadatti, uso di materiali sostituitivi, opere civili difettose, fondamenta inadeguate, influenze chimiche, elettrochimiche o elettriche, semprechè tali motivi non siano imputabili alla Fait Group.
d) La Fait Group non risponde per danni dovuti a modifiche o riparazioni non idonee eseguite dal Committente o da terzi senza previa autorizzazione della Fati Group.
e) Le disposizioni precedenti si applicano anche se in luogo degli oggetti contrattualmente convenuti ne vengono forniti altri (fornitura errata).

VI) Esclusione generale di responsabilità
La responsabilità della Fait Group è basata esclusivamente sulle clausole precedenti. Sono esclusi tutti i diritti che non sono ivi espressamente contemplati, come ad esempio il diritto di recesso, di disdetta, di conversione o di riduzione, nonché il diritto al risarcimento danni di ogni tipo, indifferentemente da quale fondamento giuridico possa derivare ed in particolare anche per impossibilità, comportamento scorretto, violazione positiva del contratto, colpa nella stipulazione del contratto. Questa esclusione di responsabilità non vale in caso di premeditazione o di grave negligenza di rappresentanti legali o di dirigenti. Essa non vale altresì per pretese derivanti dalla legge sulla responsabilità del prodotto.

VII) Luogo di adempimento e parziale inefficacia
Il luogo di adempimento per le forniture della Fait Group è la località della fabbrica fornitrice. Se la Fait Group deve svolgere anche prestazioni (ad esempio montaggi), il luogo di adempimento è il luogo dove tali prestazioni devono essere effettuate. Agli effetti dell’obbligo di pagamento del Committente il luogo di adempimento è il domicilio della Fait Group. In caso di inefficacia di singole clausole contrattuali, le rimanenti restano impegnative. Una clausola divenuta inefficace deve essere sostituita da una efficace che sia il più possibile simile allo scopo economico che si proponeva la clausola divenuta inefficace.

VIII) Divieto di cessione del contratto
Al Committente è fatto divieto di cedere a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma il contratto.

IX) Foro competente e diritto applicabile
Il Foro competente per tutte le controversie, concernenti anche processi concernenti cambiali o assegni, è esclusivamente Prato. La Fait Group ha comunque la facoltà di citare in giudizio il Committente anche presso il tribunale della sua sede legale. Per quant’altro non contenuto nelle presenti condizioni vale il Codice Civile